Art. 1 - Costituzione
    E’ costituito tra i produttori oleicoli della zona di Scansano un consorzio volontario ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile che non persegue scopo di lucro denominato "Consorzio di Tutela e Promozione dell’Olio Extravergine di Oliva di Scansano". Per l’identificazione del Consorzio potrà essere utilizzato il nome abbreviato "Consorzio dell’Olio Extravergine di Oliva di SCANSANO".
    Esso è disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

    Art. 2 - Sede - Durata
    Il Consorzio ha sede legale in Scansano (Grosseto) in Via XX Settembre n. 34 presso la Casa Comunale.
    Il Consorzio avrà la durata di anni venti (20) a decorrere dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogato con deliberazione dell’Assemblea. Il Consorzio può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
    La sede del Consorzio potrà essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione purchè nell’ambito dello stesso Comune.

    Art. 3 - Scopi
    Lo scopo essenziale del Consorzio consiste nell’istituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento delle attività di produzione e confezionamento dell’olio extravergine di oliva tra i consorziati anche al fine di:
    1) valorizzare e promuovere la diffusione ed il consumo dell’olio extravergine di oliva tipico, prodotto e confezionato con le caratteristiche prescritte dal Consorzio di Tutela dell’Olio I.G.P. Toscano nel territorio di Scansano delimitato con apposito regolamento dall’Assemblea del Consorzio stesso;
    2) disciplinare, controllare e tutelare, in Italia e all’estero, l’uso del marchio consortile;
    3) stipulare contratti, accordi e convenzioni di carattere generale e particolare in nome e nell’interesse dei soci per il raggiungimento delle finalità consortili;
    4) attuare qualsiasi altra iniziativa che consenta di valorizzare e sviluppare le imprese agricole del settore nonchè ampliare e monitorare il mercato dell’olio di Scansano.
    Per il raggiungimento di quanto sopra enunciato potrà compiere qualsiasi operazione, immobiliare e mobiliare ritenute strumentali per il conseguimento dello scopo consortile; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e società od in enti collettivi aventi oggetto eguale, affine o connesso al proprio purchè dette partecipazioni non siano rivolte al collocamento verso il pubblico; potrà concedere fidejussioni e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie od altrui; compiere tutte le possibili operazioni finanziarie di natura passiva, quali finanziamento crediti, sconto, cessione di crediti, mutui, fatta espressa esclusione delle operazioni di cui alla Legge 1° settembre 1993 n. 385; potrà effettuare prestazioni di servizi di ricerca di mercato, di analisi finanziarie ed economiche, di rilevazioni statistiche, di studio, organizzazione ed impianto di iniziative industriali e commerciali.

    Art. 4 - Del marchio consortile
    Il Consorzio può istituire, con delibera dell’Assemblea dei soci, un proprio marchio consortile che può essere concesso in uso esclusivo ai soci che lo richiedano e nel rispetto di uno specifico regolamento e delle normative comunitarie, nazionali e regionali.
    I Soci sono tenuti a segnalare al Consorzio ogni violazione dei diritti inerenti l’uso del marchio consortile, se istituito, al fine di renderne possibile l’intervento con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti.

    Art. 5 - Ammissione al Consorzio
    L’ammissione al Consorzio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, a seguito di domanda degli interessati.
    Possono essere ammessi a far parte del Consorzio:
    proprietari e conduttori di oliveti, titolari di impianti di trasformazione e imbottigliamento, singoli o associati, con produzione e confezionamento a proprio marchio soltanto di olio extravergine proveniente da oliveti del territorio di cui all’art. 3 c. 1 ed avente le caratteristiche previste per l’Olio I.G.P. Toscano.

    Art. 6 - Modalità di ammissione
    Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione.
    La prima adesione al Consorzio ha valore per un triennio; alla scadenza di tale triennio l’adesione si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene una richiesta di recesso del socio ai sensi del successivo articolo 11.
    I Soci sono comunque esclusi dal Consorzio nel caso di cessazione definitiva dell’attività relativa alla produzione o trasformazione delle olive o al confezionamento dell’olio.

    Art. 7 - Contributi associativi
    Oltre alla quota sociale annua tutti i soci all’atto dell’ammissione al Consorzio devono pagare una quota di ammissione, che per i primi sei (6) mesi dalla costituzione del consorzio stesso è stabilita nell’importo simbolico di euro uno (euro 1,00).
    La quota sociale e la quota di ammissione sono stabilite dall’Assemblea previa proposta del Consiglio di Amministrazione.
    Qualora venga istituito il marchio consortile il Consiglio di Amministrazione fisserà annualmente la quota che i soci devono al Consorzio per l’utilizzo del marchio stesso in base alla quantità di olio certificato.
    I contributi associativi dovranno essere inderogabilmente versati entro trenta (30) giorni dalla chiusura dell’esercizio cui gli stessi si riferiscono.

    Art. 8 - Doveri dei consorziati
    I Soci sono tenuti a comunicare al Consorzio, a richiesta dello stesso, tutti i dati e le notizie circa le caratteristiche dell’azienda e le quantità di olive e di olio prodotto o lavorato.
    Il Socio è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e degli altri soci o comunque suscettibili di recare danno al prestigio ed all’immagine del Marchio consortile.

    Art. 9 - Controlli
    I soci devono assoggettarsi a tutti i controlli deliberati dagli organi del Consorzio.
    I controlli da parte del Consorzio sull’adempimento da parte del Socio delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti consortili si estendono a tutte le fasi del ciclo produttivo e di commercializzazione.
    I Soci dovranno consentire la visita ai loro oleifici, impianti di imbottigliamento, fondi agricoli e ad ogni altro luogo connesso con la produzione, trasformazione e vendita del prodotto.
    I soci dovranno permettere inoltre agli incaricati del Consorzio, in qualsiasi momento, di prendere visione dei registri di carico e scarico, registri partitari, denunce di produzione, bollette di accompagnamento ed ogni altro documento che possa risultare utile ai controlli necessari al rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

    Art. 10 - Sanzioni
    Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio, o violi le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti del Consorzio, o provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi del Consorzio e agli altri associati è soggetto in relazione alla gravità dell’infrazione, all’applicazione delle sanzioni, ivi compresa l’esclusione dal Consorzio, stabilite dal Consiglio di Amministrazione in applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento interno.
    Il Consiglio di Amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del Socio, è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l’invito a presentare nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.
    Il Consiglio di Amministrazione provvede in merito con atto motivato, comunicando la propria decisione al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta (60) giorni.
    L’esame delle decisioni del Consiglio di Amministrazione può essere deferito su istanza di parte, al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 21.
    L’esclusione del socio ha effetto dalla data di inizio dell’esercizio sociale successivo a quello in cui è comunicata. 

    Art. 11 - Recesso
    Il consorziato che intenda recedere deve presentare una richiesta scritta in tal senso al Consiglio di Amministrazione. Sulla domanda il Consiglio delibera entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della stessa.
    Il recesso ha effetto dalla data di inizio dell’esercizio sociale successivo a quello in cui è presentata la richiesta.
    Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti del Consorzio prima della data del recesso.
    La qualifica di socio del Consorzio si perde inoltre:
    a) per decesso (socio persona fisica) o scioglimento (socio società);
    b) per vendita della proprietà, cessione e/o cessazione dell’attività;
    c) per espulsione motivata da morosità nel versamento dei contributi, per inadempienza alle norme statutarie.

    Art. 12 - Organi
    Sono organi del Consorzio:
    - l’Assemblea Generale dei consorziati;
    - il Consiglio di Amministrazione;
    - il Presidente del Consorzio;
    - il Revisore dei Conti.

    Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria
    All’Assemblea Ordinaria spetta il compito di:
    1) determinare l’indirizzo generale dell’attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
    2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uso e con la relazione dell’attività svolta nell’esercizio, nonché sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;
    3) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
    4) approvare l’eventuale regolamento per la determinazione del territorio ove deve essere prodotto o confezionato l’olio da parte dei consorziati per l’uso del marchio consortile ed i regolamenti interni;
    5) nominare il revisore dei conti, scelto anche fra persone estranee al Consorzio, stabilendone il compenso;
    6) ratificare le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai soci;
    7) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.
    Si considera straordinaria l’assemblea convocata, su decisione del Consiglio di amministrazione per deliberare:
    a) sulle modifiche da apportare al presente statuto;
    b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
    c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

    Art. 14 - Modalità di voto
    Tutti i consorziati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale nell’Assemblea regolarmente costituita, le cui deliberazioni vincolano anche gli assenti e dissenzienti.
    Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre (3) mesi e che siano in regola con gli obblighi statutari.
    Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea con esclusione in ogni caso del voto segreto.
    Le elezioni delle cariche consortili saranno fatte a maggioranza relativa.
    I voti spettanti a ciascun partecipante al consorzio vengono calcolati, con criteri di proporzionalità, in base alle quantità di prodotto certificate con il marchio consortile nella campagna olivicola precedente la sessione assembleare con le seguenti modalità: un voto ogni cento (100) chili di olio prodotto e certificato con un massimo di cinque (5) voti per ciascun consorziato. Ad ogni consorziato spetta comunque almeno un voto. Coloro che non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare da altro consorziato mediante delega scritta; ciascun consorziato non può ricevere più di una delega.

    Art. 15 - Convocazione dell’Assemblea
    L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro due (2) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per la deliberazione sul Bilancio e può essere convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno la metà dei consorziati.
    La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun partecipante al consorzio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione.
    L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati; essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
    Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.
    Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
    L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine consortile determinati ai sensi dell’articolo 14 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.
    L’Assemblea straordinaria è validamente costituita:
    - in prima convocazione quando siano rappresentati i due terzi (2/3) dei voti spettanti all’intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine sociale;
    - in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengono adottate con una maggioranza pari almeno ad un terzo (1/3) dei voti spettanti all’intera compagine sociale.
    La seconda convocazione, sia dell’Assemblea Ordinaria che Straordinaria può aver luogo dopo un’ora dalla prima convocazione. Delle riunioni dell’Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
    Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente ne faccia richiesta il verbale sarà redatto da un notaio.

    Art. 16 - Consiglio di Amministrazione
    Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di sette (7) ad un massimo di nove (9) membri eletti per la prima volta con l’atto costitutivo del Consorzio e successivamente dall’Assemblea ordinaria fra i consorziati e loro rappresentanti che facciano parte dell’organico dell’Azienda.
    Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
    La composizione del Consiglio deve prevedere una equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio.
    L’Assemblea che elegge il Consiglio può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati nelle schede elettorali.
    I nominativi dei candidati, in numero almeno doppio rispetto al numero massimo di membri eleggibili, devono venire espressi da apposite assemblee parziali di categoria convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno trenta (30) giorni prima dell’Assemblea generale e da tenersi con le modalità previste agli articoli 15 e 16. Nella composizione delle liste si deve tenere conto dell’eventuale presenza di associati raggruppabili in sottocategorie rappresentative di interessi omogenei.
    Ciascun consorziato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della categoria e le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentarla nel Consiglio. Qualora l’associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.
    I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro nomina che comunque non potrà mai essere superiore a tre (3) anni e sono rieleggibili.
    Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentra un consorziato appartenente alla medesima categoria del consigliere dimissionario o comunque venuto meno attraverso cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
    I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da tre (3) sedute consecutive decadono dalla carica. Qualora i consiglieri si riducono a un numero inferiore alla maggioranza del Consiglio, lo stesso decade.
    I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l’Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del revisore contabile, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.
    Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e un Vicepresidente.
    Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori  oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.
    Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni dell’Assemblea stabilite dal presente statuto. In particolare è demandato al Consiglio:
    a) la redazione del bilancio del Consorzio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    b) la redazione del bilancio di previsione;
    c) l’adozione delle deliberazioni di applicazione dello statuto che formano il regolamento e quanto altro previsto dal presente statuto;
    d) l’esame delle proposte da sottoporre all’Assemblea e la sua convocazione;
    e) la nomina di amministratori delegati e dei componenti il Comitato Esecutivo;
    f) l’eventuale nomina del Direttore;
    g) la deliberazione di contributi associativi, delle quote di adesione e di quelle annuali a carico degli associati ai sensi dell’articolo 7;
    h) la deliberazione sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell’art. 4 e successivi del presente statuto.
    Il Direttore del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio senza facoltà di voto, ma solo in funzione consultiva.
    Le deliberazioni del Consiglio, saranno registrate in apposito libro dei verbali, ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

    Art. 17 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
    Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza dal Vicepresidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri o dal Revisore Contabile.
    La convocazione con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera o posta elettronica, da spedirsi non meno di sette (7) giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo telefax o telegramma o posta elettronica spediti almeno un giorno prima della riunione.
    Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

    Art. 18 - Presidente del Consorzio
    Il Presidente e i consiglieri eventualmente delegati, nei limiti della delega:
    1) hanno la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed anche in giudizio e ne sottoscrivono gli atti, premettendone la denominazione;
    2) hanno la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
    3) rilasciano quietanze liberatorie per l’incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettuano i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
    4) possono compiere tutte le operazioni bancarie nell’ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
    5) presiedono le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
    6) vigilano sull’esecuzione delle operazioni consortili ed adempiono agli incarichi conferiti loro dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigilano inoltre sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
    7) possono conferire procure speciali per il compimento di singoli atti o di alcune categorie di atti;
    potranno altresì inoltrare domande per richieste di contributi ad Enti Nazionali, Regionali, Locali ed alla CEE nell’interesse del Consorzio stesso.
    In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

    Art. 19 - Comitati e Commissioni Tecniche
    Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si deve tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive.
    Tali Comitati e Commissioni sono formati da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche o società associate e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.
    La presidenza spetta ad un consigliere di amministrazione.
    Con apposito regolamento è istituita la Commissione d’assaggio dell’olio tutelato.

    Art. 20 - Revisore dei Conti
    Salvo che per la prima volta in sede di stipulazione dell’atto costitutivo, il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea Ordinaria che ne determina il compenso.
    Il Revisore dei Conti:
    a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto;
    b) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all’Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

    Art. 21 - Clausola Compromissoria
    Tutte le controversie, ad eccezione di quelle nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, derivanti dall’applicazione di questo Statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all’interpretazione ed alla applicazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione verranno sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre (3) arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Grosseto.
    Il Collegio arbitrale, che ha sede presso la sede del Consorzio, giudica secondo equità nelle forme dell’arbitrato rituale.

    Art. 22 - Direttore/Segretario e Personale del Consorzio
    La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.
    Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:
    - ha la responsabilità dell’ufficio dei servizi consortili;
    - esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
    - interviene senza diritto di voto alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario.
    L’altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore. Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio.

    Art. 23 - Regolamenti interni
    Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
    Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni Tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

    Art. 24 - Fondo Consortile
    Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.
    Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio potrà raccogliere tra i propri soci fondi con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Tali versamenti saranno comunque improduttivi di interessi.
    E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
    Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.
    Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
    Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

    Art. 25 - Esercizio Finanziario
    L’esercizio sociale ha inizio dal 1° Ottobre e termina al 30 Settembre di ogni anno.

    Art. 26 - Liquidazione
    Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli articoli 2275 e seguenti del Codice Civile.
    Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art. 27 - Marchio Consortile
    L’adozione e l’uso del marchio consortile dovrà essere conforme a quanto disposto dal codice civile e dalle normative nazionali, regionali e comunitarie in materia.

    Art. 28 - Disposizioni finali
    Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio.